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Gli strumenti di allerta nel nuovo codice della crisi di impresa: perché sarebbe meglio evitarli …

Se gli argomenti del Nuovo Codice della crisi di Impresa e degli Strumenti di allerta in esso previsti ti interessano, ti sarei grato se rispondessi a questo breve sondaggio di 6 domande a scelta multipla (ti saranno sufficienti 2 minuti circa), sotto il quale trovi l'articolo. Mi piacerebbe conoscere la tua opinione.

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Vogliamo dedicare una breve newsletter alla riforma della cosiddetta Legge Fallimentare, che con il varo del decreto legislativo del 10/1/2019 - in attuazione della legge delega n. 155 del 19/10/2017 - ha dato vita al nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore però - grazie al decreto "Cura Italia" - avverrà solamente il 1° settembre 2021.


Tale codice - pur se con alcune modifiche – si basa su quanto predisposto dalla commissione Rordorf che aveva completato i propri lavori durante il governo Renzi.

L’idea di fondo è quella di creare un sistema che consenta un intervento tempestivo sulle imprese prima del manifestarsi di quelle situazioni di insolvenza la cui gravità - in passato - aveva spesso reso vani i tentativi di risanamento, perché tardivi.

A tale scopo sono stati introdotti i concetti di “Stato di Crisi” di impresa e di “Strumenti di allerta”. Grazie agli Strumenti di allerta un eventuale Stato di Crisi dovrebbe essere tempestivamente rilevato, mettendo in moto un meccanismo di verifica della salute aziendale.Come dovrebbe funzionare nella pratica, senza entrare nei dettagli formali poco utili a capire le logiche di fondo di funzionamento del nuovo sistema?


Partiamo anzitutto dagli Strumenti di Allerta: cosa sono, chi dovrebbe rilevare le prime avvisaglie di crisi ed a chi si dovrebbe rivolgere nel farlo?


Gli Strumenti di allerta previsti dal nuovo Codice consistono in un obbligo di segnalazione di cui alcuni soggetti sono investiti, e precisamente: Revisori contabili, Collegio sindacale/Sindaco e Creditori pubblici qualificati  (cioè Agenzia delle entrate, agenti di riscossione ed enti previdenziali).


Tali segnalazioni saranno in prima battuta rivolte all’azienda stessa, e trascorso un periodo di 90 gg - in caso di mancato od inadeguato riscontro - indirizzate all’Organismo di Composizione della Crisi e dell’Insolvenza (OCC), costituito presso la camera di commercio dove l’azienda è registrata.


Lo stesso imprenditore può in totale autonomia “autosegnalarsi” direttamente all’OCC, godendo di una serie di benefici nel farlo.


A questo punto sarà compito dell’OCC informare gli organi di controllo dell’azienda (a meno che ovviamente la segnalazione non sia giunta proprio da loro) ed attivarsi affinché sia nominato un collegio di tre professionisti indipendenti iscritti all’albo dei compositori della crisi.


Spetterà a tale collegio - nell’arco dei sei mesi successivi - effettuare la diagnosi dello stato di salute dell’azienda ed individuare l’adatta procedura per la regolazione della crisi, tra quelle previste dal nuovo codice (i.e. piano attestato di risanamento, piano di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, etc.).


Al di là dei formalismi tecnici, che cosa significa tutto ciò per l’imprenditore e la sua azienda?


Il primo aspetto che ci sembra degno di nota è il dover pagare la parcella di tre distinti professionisti.


Inoltre – con l’eccezione del professionista nominato dal presidente dell’associazione di categoria di appartenenza, per il quale l’imprenditore dovrebbe venire consultato – i due restanti saranno con ottima probabilità calati dall’alto, in quanto nominati dal Tribunale e dalla camera di commercio stessa. L’uso del condizionale è d’obbligo, visto che non esiste ancora una prassi.


Se da un lato questo “scarico” di responsabilità potrebbe sembrare un pensiero in meno, dall’altro per l’imprenditore sarebbe preferibile poter scegliere a quali professionisti affidarsi, magari basandosi sulle loro referenze professionali, sull’esperienza maturata nel ruolo di consulenti aziendali e sui progetti che hanno seguito e portato a termine con successo.


E’ previsto che si potranno iscrivere all’albo dei compositori della crisi soggetti con esperienza direttiva in azienda oppure quei professionisti che risultino iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o a quello degli avvocati, e che abbiano seguito quell’integrazione formativa ad oggi prevista per l’iscrizione al registro degli organismi  autorizzati  alla gestione della crisi da sovraindebitamento (Art. 4 del Decreto del ministro della giustizia n. 202 del 24/9/2014).


Questo significa che i profili di questo tipo di professionisti, ma anche gli stessi nominativi, saranno in larga misura quelli sino ad oggi incaricati dai tribunali per lo svolgimento delle mansioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore fallimentare.


Gli strumenti di allerta rappresentano un netto cambio di direzione e restano a nostro giudizio una buona idea, anche se non ne condividiamo l’esito - così come è stato concepito - per il tramite dell’organismo di composizione della crisi.


Ci auguriamo però, ed a maggior ragione per quegli imprenditori che dovessero condividere le nostre perplessità, che tali strumenti possano essere uno stimolo ad intervenire non solo prima che le situazioni di crisi siano conclamate e rischino di essere divenute oramai irreversibili per sopraggiunte crisi finanziaria e carenza di liquidità, ma anche prima dell’intervento dell’OCC stesso.


Difatti non va dimenticato che anche all’esito degli Strumenti di allerta – cioè quando le segnalazioni fossero già partite – all’imprenditore - per interrompere il processo - basterebbe dimostrare di aver già messo in atto – o star definendo, questo ancora non è chiaro – una delle procedure per la regolazione della crisi previste dal nuovo codice già precedentemente citate.


Sarebbe un modo prudente, da un lato di non sottovalutare quelli che magari si presentano come raffreddori, ma potrebbero diventare delle bronchiti, dall’altro di evitare di trovarsi in azienda professionisti che non si sono scelti.


Concludiamo qui il nostro breve articolo, augurandoci che sia stato sufficientemente chiaro e non troppo tedioso. Ci ripromettiamo di riprendere in futuro questo argomento, al fine di dare qualche dettaglio in più, soprattutto sugli “Indicatori della crisi”, quegli indicatori che faranno scattare l’obbligo di segnalazione e la cui definizione - con esclusione di quelli rivolti ai creditori pubblici qualificati – è stata demandata all’ordine dei Dottori Commercialisti e revisori contabili e non è al momento ancora disponibile.

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